C.E.A.S. | Centro Educativo di Accoglienza e Solidarietà

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE
Art.1)
È costituita ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Mentana la Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata Centro Educativo di Accoglienza e Solidarietà – C.E.A.S. –
Con deliberazione dell’Assemblea potranno essere istituite succursali. La Cooperativa con la delibera dell’Assemblea potrà aderire alle Associazioni di Rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuto nonché ad associazioni e consorzi di cooperative.

Art.2)
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2055 e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Art. 3)
La Cooperativa, conformemente alle previsioni della legge 381/91, è retta dai principi della mutualità e della solidarietà, senza fini speculativi e di lucro, al fine di consentire la piena occupazione e continuità lavorativa nelle migliori condizioni economiche, sociali e professionali e al fine di migliorare il livello morale e materiale dei propri soci nell’ambito delle finalità mutualistiche proprie dell’impresa cooperativa, si propone di favorire la promozione umana e l’integrazione sociale dell’individuo, sia a livello nazionale che internazionale.
A norma della legge 142/01 e successive modifiche ed integrazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4)
Considerato lo scopo mutualistico così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione stabile o temporanea, diretta o indiretta, in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, di servizi educativi e culturali, sportivi, sociosanitari, ambientali e turistici,  quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
progettare, realizzare e gestire  servizi orientati alla persona in via prioritaria ma non esclusiva alla risposta ai bisogni dei minori, puerpere, neo mamme, anziani, diversamente abili e persone che si trovino in condizioni di disagio o svantaggio personale, psicofisico, lavorativo e sociale, anche se immigrate;
progettare e fornire servizi finalizzati alla socializzazione e alla riabilitazione psicologica, logopedica, psicoterapica, psicomotoria, neuromotoria, motoria, mediante terapie, sia individuali che di gruppo, per bambini, adolescenti, ed adulti;
progettare e fornire servizi socio-assistenziali domiciliari, servizi di telesoccorso, servizi di sostegno e assistenza a persone che versano in condizioni di disagio o svantaggio economico e sociale;
ideare, progettare, realizzare e gestire strutture, rivolte ad attività sanitarie e riabilitative sia diurne che residenziali, private e in convenzione con la pubblica amministrazione rivolte a minori, anziani, disabili, immigrati, quali a titolo esemplificativo  centri di accoglienza, strutture scolastiche,  centri diurni, centri residenziali, case famiglia, gruppi appartamento, comunità alloggio;
promuovere e realizzare attività educative, ricreative, culturali, di animazione, di socializzazione, di formazione professionale, indirizzate in special modo, verso gli appartenenti alle fasce più deboli della Società, quali minori, anziani, invalidi fisici, psichici e sensoriali, immigrati ecc., per la loro preparazione professionale e culturale e il loro inserimento nel mondo del lavoro e delle relazioni sociali;
ideare, creare e gestire  centri, strutture e progetti finalizzati allo sviluppo armonico del fanciullo, servizi di nidi d’infanzia (quali asili nido, spazi beby, micro-nido e scuole dell’infanzia), scuole materne, elementari o di altri ordini e grado, ludoteche. Attività integrative a quelle scolastiche quali, soggiorni, campi scuola, pre e dopo scuola, laboratori didattici e ricreativi;
migliorare l’offerta turistica attraverso opportune iniziative volte alla valorizzazione delle ricchezze naturali ed ambientali, storiche ed artistiche e di dare ai turisti ed agli utenti in genere, efficienti servizi nella gestione di strutture turistiche quali a mero titolo esemplificativo villaggi, strutture alberghiere, campeggi, agriturismo e bed & breakfast, piscine, stabilimenti balneari, sale da gioco e sale da ballo, discoteche e night, l’organizzazione di spettacoli, feste in piazza e non, attività teatrali, spettacoli musicali, formazione di équipe di animazione e formazione professionale degli operatori che presteranno la propria attività nella cooperativa e non o negli ambiti ad essi attinenti;
curare la gestione di strutture sportivo ricreative quali palestre, piscine, centri sportivi, campi di calcio, di golf, sia fornendo la propria attività organizzativa, sia fornendo il proprio personale; curare inoltre corsi e tornei nelle varie discipline sportive;
organizzare e gestire corsi di formazione professionale ed educativi, seminari, convegni e stages rivolti a professionisti del settore, ad operatori socio sanitari, animatori; screening nelle scuole, équipe per sostegno scolastico nonché corsi di aggiornamento rivolti ai docenti delle scuole materne, elementare, media inferiore e superiore;
promuovere, ideare, creare e gestire corsi di formazione e aggiornamento professionale, rivolti sia a enti pubblici che privati, al fine di fornire ulteriori opportunità lavorative in particolare a categorie che versino in condizioni di disagio economico e sociale;
Progettare e gestire indagini, ricerche e studi su tematiche inerenti gli ambiti d’intervento della cooperativa;
progettare, promuovere, gestire attività di sostegno e prevenzione contro ogni tipo di discriminazione di genere, culturale, e di religione e contro ogni tipo di abuso verso le fasce deboli della popolazione, favorendo l’inserimento nel tessuto sociale di categorie svantaggiate, quali ex carcerati, immigrati, tossicodipendenti, senza fissa dimora, nomadi,  richiedenti asilo politico attraverso la realizzazione di progetti e percorsi specifici;
promuovere, ideare, creare e gestire  servizi e progetti volti alla  sensibilizzazione ed alla educazione ambientale attraverso la realizzazione di percorsi, laboratori, corsi e colonie e quant’ altro sia necessario per una corretta educazione e tutela ambientale;
progettare, organizzare, gestire  progetti europei e di cooperazione internazionale nell’ambito delle iniziative comunitarie e non, dirette e indirette ed internazionali; Promuovere, ideare, creare e gestire  servizi e progetti volti alla  attivazione di veicoli speciali in ambito sociale, sanitario, educativo e culturale, quali ludobus, bibliobus, punti di informazione ed informagiovani, ambulanze e centri mobili di analisi.
Inoltre la cooperativa, per favorire l’inserimento lavorativo dei propri soci, potrà gestire mense, bar, punti di ristorazione o altri servizi similari.
La cooperativa altresì, sempre al fine di consentire la piena occupazione e comunque un’attività lavorativa dei propri soci potrà svolgere l’attività di produzione e commercializzazione di elaboratori elettronici e computer multimediali e dei relativi programmi, la produzione e commercializzazione di accessori per elaboratori elettronici e similari, la manutenzione, riparazione e fornitura di ogni tipo di attrezzatura, ricambi ed accessori per elaboratori elettronici e la fornitura di soluzioni informatiche; istituzione di corsi di formazione nel settore informatico, di programmazione nel campo della multimedialità e delle nuove tecniche di comunicazione attraverso le reti telematiche; la società potrà distribuire giornali, opuscoli, volantini e soprattutto al fine di valorizzare e far conoscere l’attività della cooperativa stessa. Nel pieno rispetto del disposto delle leggi 2 gennaio 1991 N. 1 e 5 luglio 1991 N. 197 ed al solo fine del raggiungimento dell’oggetto sociale la cooperativa potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, di sponsorizzazione, commerciali, comprese le concessioni di avalli fideiussioni, pegni, ipoteche ed altre garanzie reali anche a favore di terzi; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché promuovere programmi pluriennali, finalizzati allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 Gennaio 1992 n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa al solo fine del raggiungimento dell’oggetto sociale potrà assumere inoltre sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese italiane o estere aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, nei limiti previsti dall’art. 2361 del codice civile.

TITOLO III
I SOCI COOPERATORI
Art.5)
Il numero dei soci è illimitato e  non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere ammessi come soci cooperatori tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno, aventi la capacità di agire e che abbiano maturato la capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e che posseggono i seguenti requisiti:
1) essere maggiorenni;
2) godere dei diritti civili e politici;
3) essere in grado di partecipare con le proprie competenze professionali e lavorative al raggiungimento dello scopo sociale, condividendo in pieno gli scopi e le finalità della cooperativa.
Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell’attività delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che , per l’attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione insindacabile dell’organo amministrativo.
I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all’organo di amministrazione della Cooperativa.

Art. 6)
Chi desidera essere socio deve presentare domanda scritta all’organo amministrativo, specificando:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza, curriculum, professione, cittadinanza, codice fiscale ed ogni altra notizia richiesta dall’organo amministrativo;
b) l’ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere.
La domanda inoltre deve contenere esplicitamente l’obbligo da parte del richiedente di osservare lealmente le disposizioni dello statuto, dell’atto costitutivo, del regolamento interno e degli impegni assunti.
Sull’accoglimento della domanda decide l’organo amministrativo, dopo aver constatato la rispondenza dei requisiti, ed in particolare il possesso della pregressa esperienza lavorativa, della qualifica professionale, dell’ idoneità all’espletamento della attività tecnica amministrativa e commerciale della cooperativa, coerentemente con lo scopo secondo i principi mutualistici.

Art. 7)
Colui che domanda di far parte della cooperativa acquisterà la qualità di socio dopo che accolta la domanda stessa, avrà versato l’importo di almeno una quota e della tassa di ammissione predisposta dall’organo amministrativo. La tassa di ammissione non e’ in alcun caso rimborsabile.
Inoltre il nuovo socio sarà tenuto a pagare il sovrapprezzo di cui all’ultimo comma dell’art.2525 del Codice Civile.
In caso di mancanza dei versamenti sopradescritti entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione che accoglie la domanda, questa si intenderà come non avvenuta.

Art. 8)
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, se persona fisica;
per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se diverso da persona fisica.

Art. 9)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso e’ consentito al socio che non si trovi più in condizioni di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale, che abbia perduto i requisiti per l’ammissione o che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa. Spetta all’assemblea constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso, e di provvedere in conseguenza nell’interesse della società.

Art. 10
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, con delibera dell’organo amministrativo, essere escluso il socio:
a) che non e’ in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
b) che senza giustificato motivo, non adempie ai doveri derivanti dalla qualità di socio o gli impegni a qualunque titolo assunti verso la società;
c) che non sia più in grado di svolgere l’attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
d) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e) che svolga attività in concorrenza alla cooperativa, senza preventiva autorizzazione dell’organo amministrativo;
f) che venga condannato ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
L’esclusione comunque potrà avvenire solo, se trascorsi 30 (Trenta) giorni dall’avvenuta comunicazione dell’inadempienza notificata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, questi non provveda a redimerla. Restano comunque a carico dell’inadempiente le eventuali spese e i relativi danni che tale inadempienza provocherà alla società, la quale e’ autorizzata fino da ora a trattenere da eventuali conferimenti che lo stesso socio ha versato alla stessa cooperativa, in adempimento di eventuali impegni economici assolti.

Art. 11)
Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale della somma versata oppure della minore somma risultante dal bilancio dell’esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.
Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto.
In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l’esclusione sono avvenuti:
– verso la società per il pagamento degli impegni non versati;
– verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si e’ verificata.

Art. 12)
Nel caso di decesso di un socio gli eredi o legatari della di lui quota non subentreranno nella posizione di socio.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI
Art. 13)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dello Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa i soci sovventori, di cui all’art.4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 14)
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 250,00 (duecentocinquanta) ciascuna.
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 2 (due),

Art. 15)
Salvo contraria disposizione adottata dall’Assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio dovrà pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.
Art. 16)
L’emissione delle azioni ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:
a) l’importo complessivo dell’emissione;
b) l’eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni,
fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due percento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci ordinari.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo di voti spettanti a tutti i soci.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell’emissione dei titoli.

Art. 17)
Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’Assemblea in sede di emissione delle azioni.
In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell’art. 21 lett. c) dello Statuto.
Oltre a quanto espressamente stabilito dallo Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO
Art.18)
Il patrimonio della Cooperativa e costituito:
a) dal capitale sociale, variabile ed illimitato, costituito da quote o azioni del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta) sottoscrivibili con le modalità e l’ammontare previsto dalla legge 31 gennaio 1992 n.59;
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’art.20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci, come previsto nel presente statuto;
d) da eventuali altre riserve;
e) dal capitale sociale di partecipazione costituito ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 art. 4.
f) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di € 250,00 ( duecentocinquanta );

Art.19)
Le quote sociali non possono essere sottoposte a vincoli senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, esse non possono essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.
Ogni socio potrà sottoscrivere al massimo 200 quote.

Art.20)
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio  al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dall’Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili  per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.
L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori  qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
a) erogazione diretta;
b) aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
c) emissione di quote di sovvenzione .
La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEA
Art.21)
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà convocata con avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza inviato direttamente ai soci con lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell’adunanza.
Nel detto avviso potrà essere indicata anche la data della eventuale seconda convocazione che non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e l’organo di controllo.

Art.22)
L’Assemblea e’ convocata dall’organo amministrativo nel comune in cui la società ha sede sociale.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale:
a) per l’approvazione del bilancio e destinazione degli utili;
b) per la nomina dell’organo amministrativo, e laddove previsto, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
c) per stabilire il compenso dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo;
d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci
e) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 16 dello Statuto;
f) approva i regolamenti interni previsti dallo statuto;
g) provvede alle modifiche dell’Atto Costitutivo;
h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l’organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata nei casi e nei termini indicati dalla legge.

Art.23)
Per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si applicano le norme del Codice Civile.

Art.24)
Ciascun socio ha un solo voto.
Il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all’assemblea, può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.
I soci che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, nel rispetto dell’art. 2372 C. C. e comunque il voto non può essere delegato né agli amministratori, né ai controllori, né agli impiegati della cooperativa.
Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano  iscritti al libro soci da almeno 90 giorni.
L’assemblea stabilirà le modalità delle votazioni.
Per i soci sovventori si applicano le modalità previste nel presente Statuto.

Art.25)
Le assemblee sono presiedute dall’amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in loro assenza provvederà alla nomina la stessa assemblea.
L’Assemblea, quando il verbale non viene redatto da un Notaio, nominerà il segretario che potrà essere anche una persona esterna alla società.

Art.26)
La società è amministrata da un amministratore unico o da un  consiglio di amministrazione, composto da un numero variabile da 3 a 7 membri. In quest’ ultimo caso l’Assemblea nominerà un Presidente al quale spetta la rappresentanza legale.
L’organo amministrativo è dispensato dal prestare cauzione, dura in carica a tempo indeterminato, se trattasi di amministratore unico, o 3 anni se trattasi di organo collegiale ed è sempre rieleggibile.

Art.27)
L’organo amministrativo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.
Spetta fra l’altro a titolo esemplificativo all’organo amministrativo:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
b) redigere i bilanci;
c) compilare i regolamenti previsti dal presente statuto e da sottoporre alla approvazione dell’assemblea;
d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ed assumere tutte le obbligazioni inerenti alle attività e gestioni sociali, delegando di volta in volta alla stipula, procuratori speciali;
e) assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;
f) deliberare ed attuare, anche se nelle precedenti lettere non sufficientemente indicate, tutte le altre iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione contemplate nel presente statuto, anche se specificatamente non attribuite alla sua competenza, eccetto quelle espressamente riservate alla competenza dell’assemblea.
L’organo amministrativo ha la rappresentanza e la firma sociale, egli e’ pertanto autorizzato a riscuotere  somme da pubbliche amministrazioni, enti finanziari, da banche e da privati qualunque ne sia l’ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni.

TITOLO VII
CONTROLLI
Art. 28)
Composizione, nomina e doveri del Collegio sindacale
1) Il Collegio sindacale qualora nominato si compone di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea, che ne nomina, contemporaneamente, il Presidente ed elegge due Sindaci supplenti. I Sindaci supplenti non fanno parte del Collegio sindacale e non partecipano alle sue riunioni. Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione ai possessori di tali strumenti può essere consentito di eleggere un Sindaco effettivo.
2) Tutti i sindaci, effettivi e supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Altrimenti: “almeno un membro effettivo e uno supplente debbono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche”.
3. I Sindaci effettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
4. Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall’Assemblea all’atto della nomina e per l’intera durata dal mandato.
5. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio ovvero se viene a mancare il Presidente, deve essere richiesta al Consiglio di amministrazione la convocazione dell’Assemblea perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla sua nomina, dal Sindaco più anziano di età.
6. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l’interessato.

Art. 29)
Compiti e funzionamento del Collegio sindacale
1. Il Collegio sindacale, qualora nominato, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
2. Fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, compete al Revisore esterno, il controllo contabile della Società.
3. Il Collegio sindacale, in particolare, oltre alle attribuzione previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:
a. vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell’Assemblea delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti esecutivi delle stesse disposti dal Presidente;
b. accerta la regolare tenuta dei libri sociali;
c. accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei valori depositati presso la Società e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
d. accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Società;
e. richiede la convocazione del Consiglio di amministrazione o dell’Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;
f. convoca l’Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di amministrazione, può altresì previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l’Assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevanti gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;
g. cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall’ufficio per qualsiasi causa;
h.  provvede all’asseverazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
4. I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea.
5. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.
6. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 30)
Il revisore contabile. Il  Controllo contabile è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi  degli Articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VIII
CONTROVERSIE
Art. 31
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 32)
Gli Arbitri sono in numero di:
a)     uno, per le controversie di valore inferiore ad € 25.000,00 (venticinquemila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
b)     tre, per le altre controversie ed in generale per quelle di valore indeterminabile.
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale territorialmente competente.
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto.
Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

Art. 33)
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

TITOLO IX
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art.34)
In qualunque caso di scioglimento della società, l’assemblea con la maggioranza stabilita, nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.
Nel caso di dimissioni del liquidatore o liquidatori, l’assemblea dei soci dovrà provvedere alla loro sostituzione.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e della quota dei dividendi maturati alla data di cessazione della liquidazione, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art.11 della legge n.59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art.35)
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società è disciplinato dal regolamento interno, ben noto all’ assemblea ed approvato dall’ assemblea ordinaria il giorno 14/06 /2004 (QUATTORDICI – GIUGNO – DUEMILAQUATTRO).
Nello stesso regolamento sono stabiliti i poteri dei Coordinatori e del Comitato Esecutivo se verranno istituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art.36)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali di cui alla legge 381/91.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.
Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d’esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell’art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l’Organo amministrativo è  tenuto a convocare l’Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.